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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 107 del 1990

Decisione
decisa il 1990-02-21, depositata il 1990-03-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:107
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15148

  • Commissioni tributarie
  • Componenti
  • Mancata estensione ad essi di benefici economici
  • Pretesa discriminazione tra magistrati
  • Irrilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza, non incidendo le disposizioni denunciate sul rapporto che il giudice a quo è chiamato a decidere. - O. n. 594/1989.

Norme impugnate

  • legge 19 febbraio 1981, n. 27
  • legge 25 ottobre 1982, n. 795
  • legge 6 agosto 1984, n. 425

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta sul ricorso proposto da Bich Maurizio ed altro contro l'Ufficio del Registro di Chatillon, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso l'avviso di accertamento del valore di alcuni immobili dedotti in divisione tra due contribuenti, la Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con ordinanza del 22 aprile 1989, ha sollevato di ufficio questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27, 25 ottobre 1982, n. 795 e 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, per la mancata estensione ai giudici tributari dei benefici economici ivi previsti; che il giudice rimettente lamenta che le leggi impugnate opererebbero una ingiustificata sperequazione di trattamento "fra cittadini a fronte di situazioni assimilabili" (art. 3 Cost.), non consentirebbero ai componenti le commissioni tributarie di esercitare serenamente le proprie funzioni (art. 101, secondo comma, Cost.) e determinerebbero una ingiustificata discriminazione tra magistrati, ulteriore rispetto a quella derivante dalla diversità delle funzioni (art. 107, comma terzo, Cost.); che non si è costituita la parte privata ed è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto l'incidente di costituzionalità coinvolge leggi del tutto estranee all'oggetto del giudizio a quo;
punto 2
Considerato che, in conformità a quanto più volte affermato dalla Corte (ord. n. 594 del 1989 e precedenti ivi richiamati) su medesime questioni, quelle ora proposte sono ictu oculi inammissibili per irrilevanza, perché le disposizioni denunciate non incidono sul rapporto che il giudice a quo è chiamato a decidere, in quanto di esse non si deve fare applicazione nel giudizio principale;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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