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Sez. 1, Sentenza n. 8101 del 09/02/2005 Cc. (dep. 02/03/2005) Rv. 232398 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO | Piscine con acquascivolo - Licenza per impianti sportivi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232398-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

Configura il reato previsto dagli artt. 681 cod. pen. e 80 R.D. 773 del 1931 la gestione di una piscina con impianto di acquascivolo, con licenza di agibilità decaduta per il mancato adeguamento alle prescrizioni del D.M. 18 marzo 1996 n. 61 previste per gli impianti sportivi, in quanto anche nelle piscine con acquascivolo può effttuarsi attività natatoria, che è qualificabile come attività sportiva, e pertanto debbono essere applicate le prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei frequentatori contro il rischio di cadute e di annegamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 681, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 80, Decr. Minist. Sanità 18/03/1996 num. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)