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Sez. 1, Sentenza n. 468 del 07/02/1975 (Rv. 373747 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373747-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 cost, contro le decisioni emanate dalla commissione dei ricorsi in materia di brevetti, puo essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della pronunzia impugnata effettuata, ai sensi dell'art 89 del RD 5 febbraio 1940, n 244 e 61 del DPR 8 maggio 1948 n 795, a mezzo raccomandata postale a cura della segreteria della commissione medesima. Per la validita di tale notifica, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, e necessario, a norma dell'art 149 cod proc civ l'allegazione della ricevuta postale di spedizione e dell'avviso di ricevimento.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 05/02/1940 num. 244 art. 89, DPR 08/05/1948 num. 795 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)