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Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Testo in vigore al

Art. 26

1. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto e' necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non a ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

2. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario puo' ricorrere al Tribunale Superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.

5. Per quanto riguarda le concessioni accordate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sara' lasciato all'Amministrazione stessa.

6. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

Art. 27

1. Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto Reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potra' essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera a) del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 28

1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica. qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario e' rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.

3. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.22

Art. 29

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32743

Art. 30

1. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformita' dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.22

Art. 31

1. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo' essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sara' fissato nel disciplinare di concessione.

Art. 32

1. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potra', sentito il Consiglio Superiore, essere inclusa nel disciplinare la facolta' di riscatto con le condizioni e modalita' da determinare nel disciplinare stesso.

2. Alla facolta' del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non e' proprietario dei terreni da irrigare.

3. Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

4. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilita' di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

Art. 33

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32743

Art. 34

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32743

Art. 35

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

  1. 1) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

  2. 2) se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

  3. 3) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

  4. 4) per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

2. La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

3. Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

4. In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.371019293238

Art. 36

1. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

2. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

3. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'.71019

Art. 37

1. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

2. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua e' utilizzata.

3. Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonche' ai consorzi di bonifica si accordera', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

Art. 38

1. Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.

2. Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'Amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, gia' gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.

4. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456.

Art. 39

1. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.

2. Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile.

3. La riscossione di tali crediti e' fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 40

1. Il disciplinare della concessione determina la quantita', il modo. le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.

2. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

3. Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

4. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalita' atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'Autorita' militare nei riguardi della difesa territoriale.

Art. 41

1. Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dall'Autorita' militare.

2. Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti gia' esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.

3. Ove pero' la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli stessi, potra' il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sara' superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.

4. Nel caso di divergenza tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione e deferita alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 42

1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Art. 43

1. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perche' si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

2. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

3. Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potra' essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvedera' a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilita' ed onere per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

4. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

Art. 44

1. E' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantita' di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantita' di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggrado o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

Art. 45

1. Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si puo' ugualmente, sentito il Consiglio Superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.

2. In tal caso il concessionario e' tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantita' di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

3. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima e' indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

4. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza e' destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 46

1. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantita' di acqua o di energia avra' la seguente durata:

  1. a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 10 agosto 1881, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;

  2. b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;

  3. c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente articolo 23, comma secondo;

  4. d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in
    una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.