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Sez. 1, Ordinanza n. 1451 del 22/01/2026 (Rv. 676911-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ordine e sicurezza pubblica – Polizia di sicurezza – Limitazioni di polizia - Espulsione dello straniero - Ricorso al giudice di pace - Straniero rimpatriato - Termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676911-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 1 com. 4, Legge 01/12/2023 num. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)