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Sez. F, Sentenza n. 32825 del 09/08/2011 Cc. (dep. 24/08/2011) Rv. 252207 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Corruzione elettorale - Riserva mentale dell'elettore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-08-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252207-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

Il reato di chi offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettore per ottenerne il voto è un reato di corruzione, sì che si consuma già al momento dell'offerta o della promessa, senza che abbia rilevanza alcuna la riserva mentale, anche del soggetto che assicura il sostegno elettorale.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)