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Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013 (Rv. 628029 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003 - Utilizzazione dei dati per far valere o difendere anche verso terzi un diritto di giudizio - Consenso dell'interessato - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628029-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In materia di trattamento dei dati personali, l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati, siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento in particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio. (Nella specie, la banca aveva prodotto in giudizio senza autorizzazione della cliente documenti relativi alle custodie titoli di cui essa era titolare esclusiva al fine di provare la qualità di investitore esperto del figlio, titolare di altra custodia titoli, che affermava la responsabilità della banca per averlo indotto all'acquisto di titoli ad altro rischio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)