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Sez. 3, Sentenza n. 7787 del 08/06/2001 (Rv. 547338 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Azione disciplinare - Termine di prescrizione - Decorrenza quinquennale ex art. 46 d.P.R. n. 1067/1953 - Giudizio penale instaurato successivamente al quinquennio - Efficacia sospensiva o interruttiva del termine di prescrizione dell'azione disciplinare - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547338-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 1067/1953 per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dottori commercialisti decorre dal giorno del compimento dell'attività materiale integrante l'illecito disciplinare contestato al professionista, con conseguente, definitiva improcedibilità dell'azione stessa a prescindere dalla circostanza che, per gli stessi fatti, sia stato o meno instaurato, in epoca successiva al maturarsi della detta prescrizione quinquennale, un procedimento penale a carico del professionista stesso, eventualmente conclusosi con sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 653, Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 40, Legge 27/10/1953 num. 1067 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)