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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 301 del 1984

Decisione
decisa il 1984-12-20, depositata il 1984-12-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:301
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14365

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Indennità
  • Criteri di determinazione
  • Legge della provincia di trento
  • Asserita non rispondenza del criterio ivi stabilito al giusto valore dei beni espropriati
  • Assunta violazione dei principi di uguaglianza e della espropriabilità della proprietà privata solo per motivi di interesse generale e previo adeguato indennizzo
  • Ius superveniens
  • Legge provinciale recante modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione
  • Necessità di nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittemte gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost. - dell'art. 28, primo e secondo comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 (e successive modificazioni), sollevata in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio, la legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 (recante modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione), che ha mutato il regime indennitario e stabilito in quali casi gli organi competenti devono procedere a nuova determinazione dell'indennità, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della proposta questione alla luce della nuova disciplina. - S. n. 5/1980 con cui la Corte ha posto delle prescrizioni riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio.

Norme impugnate

  • art. 23, comma 1, legge provincia autonoma di Trento 30 dicembre 1972, n. 31
  • art. 23, comma 2, legge provincia autonoma di Trento 30 dicembre 1972, n. 31

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi primo e secondo, della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1983 dalla Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Scarperi Alessandro ed altro e Comune di Brentonico, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983. Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con ordinanza in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste al riguardo nella sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte;
punto 2
ritenuto altresì che la Corte ha con le ordinanze n. 270 del 1983 e n. 33 del 1984 disposto la restituzione degli atti relativi ad altri giudizi, che la stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per sollevare identica questione di costituzionalità; e ciò perché il giudice a quo riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione"), pubblicata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza in epigrafe, emessa il 3 maggio 1983; che tale normativa modifica il regime indennitario e stabilisce in quali casi gli organi competenti devono procedere a nuova determinazione dell'indennità;
punto 3
considerato che, sulla base di quanto richiamato, la restituzione degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo al presente caso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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