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Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 07/04/1971 (Rv. 351012 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI DECISIVI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351012-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI DECISIVI - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito assolve all'Obbligo della motivazione delle proprie determinazioni anche quando, senza confutare singolarmente le argomentazioni svolte dalle parti, e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, fornisca adeguata spiegazione del conseguito convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti, logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (Conf 3548'69, mass n 343726' 1392'69, mass n 340135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)