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Sez. 1, Ordinanza n. 1399 del 31/05/1977 Cc. (dep. 19/08/1977) Rv. 136603 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136603-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - CONDIZIONI E LIMITI.*

Soltanto per un difetto di coordinamento dell'art 421 cod proc pen con gli artt 376, 395 e 398 cod proc pen e stato inserito nella prima disposizione l'inciso 'sentite le partì senza alcuna distinzione fra le varie formule in essa contemplate. Pertanto, ai fini della pronuncia della sentenza predibattimentale, l'Obbligo di sentire le parti deve essere circoscritto al solo caso in cui debba pronunciarsi sentenza di amnistia ed all'imputato non sia stato contestato il fatto addebitatogli; l'Obbligo stesso, inoltre, deve intendersi limitato al pubblico ministero e all'imputato, la cui audizione, tuttavia, non e necessaria allorche si debba pronunciare sentenza di proscioglimento per impromovibilita dell'Azione penale, data la impossibilita di una pronuncia di assoluzione nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)