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Sez. 2, Sentenza n. 186 del 20/01/1967 (Rv. 325912 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA O DELLA DECISIONE IMPUGNATA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCATA PRECISAZIONE DELLA DATA DELLA PRONUNZIA E DELLA CORTE DI APPELLO - INDICAZIONE DELLA PARTE E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325912-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA O DELLA DECISIONE IMPUGNATA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCATA PRECISAZIONE DELLA DATA DELLA PRONUNZIA E DELLA CORTE DI APPELLO - INDICAZIONE DELLA PARTE E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*

L'inammissibilita del ricorso per Cassazione comminata dall'art. 366 n.2 cod.proc.civ., trovando la sua giustificazione nella necessita che la parte, cui e diretto il ricorso, sia posta in grado di individuare agevolmente la sentenza impugnata, va limitata alla sola ipotesi in cui l'indicazione della sentenza manchi del tutto, ovvero sia cosi incerta da impedirne la identificazione. (nella specie, e stata ritenuta l'ammissibilita di un ricorso che non precisava la data della pronuncia impugnata e la Corte di appello che l'aveva emessa, in quanto l'identificazione della sentenza era consentita dall'indicazione delle parti e del giudice di primo grado, nonche dalla precisazione che la sentenza era stata emessa da una Corte di appello). Conf. 485-65.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)