Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 85 del 1986
Massime (2)
Massima n. 12326
- Regione emilia-romagna
- Espropriazione per pubblico interesse
- Regione emilia romagna
- Opere di pertinenza dei comuni
- Procedimenti espropriativi e di occupazione temporanea e d'urgenza
- Delega ai comuni delle relative funzioni amministrative
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e 3 della legge della regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 (Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità), denunciati in quanto - delegando ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro pertinenza - violerebbero l'art. 97 Cost.. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, né sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre diversa decisione. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 71, 158/1984 e 267/1985.
Norme impugnate
- art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
- art. 3 legge regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5
Parametri
- art. 97 Cost.
Massima n. 12327
- Regioni a statuto comune
- Controlli amministrativi
- Funzioni delegate dalle regioni agli enti locali
- Controllo sulle deliberazioni degli enti relative a tali funzioni
- Attribuzione ai comitati regionali di controllo anziché ad organo statale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), denunciato in quanto, attribuendo ai comitati regionali di controllo, anziché ad un organo statale, controlli sulle deliberazioni degli enti locali nelle materie a questi delegate dalle regioni, violerebbe l'art. 125, primo comma, Cost.. Questione analoga è stata infatti già dichiarata non fondata, né sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a diversa decisione. - S. n. 355/1985.
Norme impugnate
- art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 382
Parametri
- art. 125 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") e dell'art. 3 della legge regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità"); e dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1983 dal T.A.R. per l'Emilia- Romagna sul ricorso proposto da Caliumi Giulio contro il Comune di Carpi ed altro iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1985 e pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Carpi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 4 novembre 1983 il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
1) degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") e 3 della legge regionale Emilia- Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità") in quanto essi, attribuendo ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro pertinenza, violerebbero l'art. 97 Cost., perché, essendo i comuni promotori e beneficiari di dette occupazioni, non sarebbe garantita l'imparzialità dell'azione amministrativa;
2) dell'art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"), in quanto esso, attribuendo ai comitati regionale di controllo i controlli sulle deliberazioni degli enti locali, nelle materie a questi delegate dalle regioni, anziché ad un organo statale, violerebbe l'art. 125, primo comma, Cost.;
punto 2
considerato che questione analoga alla prima è stata dichiarata non fondata con sentenze n. 355 del 1985 e n. 319 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 42, 71, 158 del 1984 e n. 267 del 1985;
che, parimenti, questione analoga alla seconda è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 355 del 1985;
che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 3 della legge regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità"), nonché dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"), sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe del T.A.R. per l'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze