Sez. 1 - , Ordinanza n. 22925 del 27/07/2023 (Rv. 668687 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE | Credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317/91 - Privilegio sussidiario ex art. 2776 c.c. - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - IN GENERE
Al titolare del credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, non essendo incluso nel novero dei crediti richiamati dall'art. 2776 c.c., non spetta la collocazione privilegiata sussidiaria prevista da quest'ultima disposizione codicistica, per sua natura insuscettibile di interpretazioni analogiche o estensive.
Legge 05/10/1991 num. 317 art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 2776 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)