Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 452 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20204
- Turismo e industria alberghiera
- Abrogazione referendaria della legge istitutiva del ministero del turismo e spettacolo
- Disciplina, adottata in conseguenza, del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di turismo e spettacolo e delle funzioni della presidenza del consiglio in materia di turismo, spettacolo e sport
- Ricorsi della regione lombardia
- Asserita vanificazione della abrogazione referendaria, con incidenza sulle competenze regionali
- Mancata conversione dei decreti-legge contenenti le norme impugnate
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto concernenti norme contenute in decreti-legge decaduti perché non convertiti nei termini. - Con identica decisione su precedente decreto-legge, non convertito, già emanato in materia, O. n. 507/1993. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 2 d.l. 31 marzo 1994, n. 219
- art. 1 d.l. 31 marzo 1994, n. 219
- art. 1 d.l. 30 luglio 1994, n. 477
- art. 2 d.l. 30 luglio 1994, n. 477
- art. 3 d.l. 30 luglio 1994, n. 477
- art. 3 d.l. 31 marzo 1994, n. 219
- art. 4 d.l. 31 marzo 1994, n. 219
- art. 4 d.l. 30 luglio 1994, n. 477
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477, recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2 maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed il 6 settembre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro ricorsi 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che a giudizio della ricorrente le disposizioni impugnate, le quali disciplinano il trasferimento di funzioni alle Regioni in materia di turismo e spettacolo e quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, vanificherebbero - con lesione delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite - l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993;
che la stessa regione Lombardia ha sollevato, con distinto ricorso, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo, anche questa volta, la violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidnete del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i decreti-legge nn. 219 e 477 del 1994, così impugnati, non sono stati convertiti in legge entro il termine costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti, come risulta dall'avviso pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n. 230 del 1 ottobre 1994;
che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 507 del 1993) deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Regione Lombardia;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate dalla regione Lombardia, con i ricorsi in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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