Sez. 3, Sentenza n. 3735 del 17/11/1969 (Rv. 343988 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - SPENDITA ESPRESSA DEL NOME ALTRUI - NECESSITA - OMISSIONE - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DIRETTO TRA MANDANTE E TERZO - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DEL MANDATO DA PARTE DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - SPENDITA ESPRESSA DEL NOME ALTRUI - NECESSITA - OMISSIONE - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DIRETTO TRA MANDANTE E TERZO - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DEL MANDATO DA PARTE DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
Nel sistema del codice civile la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioe che chi contrae per conto altrui, deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse ma anche nel nome di un soggetto diverso, che acquista in tal modo i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto. Tale spendita non si puo desumere da elementi presuntivi. Conseguentemente, se il mandatario, stipulando il contratto non dichiara di agire nel nome del mandante, nessun rapporto si costituisce fra il mandante ed il terzo contraente, essendo irrilevante la conoscenza che quest'ultimo abbia, eventualmente, del mandato. (V 1652-69, massima n 340589 1426-67, massima n 328061 1466-66, massima n 322920 774-64 302-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)