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Sez. 2, Sentenza n. 1088 del 24/03/1981 Cc. (dep. 18/06/1981) Rv. 149409 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DELEGA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DI INDAGINI TECNICHE DEL PERITO AD ALTRO SPECIALISTA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149409-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DELEGA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DI INDAGINI TECNICHE DEL PERITO AD ALTRO SPECIALISTA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Il perito non può, senza specifico provvedimento del giudice, delegare ad altro specialista indagini tecniche i cui risultati debbano essere utilizzati per la formulazione delle risposte ai quesiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)