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Sez. 2, Ordinanza n. 298 del 06/02/1976 Cc. (dep. 02/03/1976) Rv. 132621 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - REATI COMMESSI POSTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1975 N 152 - VALORE DETERMINANTE DELLE EVENTUALI RAGIONI PROCESSUALI OSTATIVE E DELLA PROGNOSI DI PERICOLOSITA DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1976-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132621-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - REATI COMMESSI POSTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1975 N 152 - VALORE DETERMINANTE DELLE EVENTUALI RAGIONI PROCESSUALI OSTATIVE E DELLA PROGNOSI DI PERICOLOSITA DELL'IMPUTATO.*

Per valutare l'opportunita o meno della concessione della liberta provvisoria per reati commessi posteriormente all'entrata in vigore della legge 22 maggio 1975 n 152 non basta far riferimento all'incensuratezza dell'imputato ed alla tenuita del danno, od alle modalita dell'Azione ed alla personalita del prevenuto; essendo essenziale la valutazione di ragioni processuali ostative e della possibilita che l'imputato, una volta libero, possa commettere ulteriori reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)