Sez. 3, Sentenza n. 972 del 29/03/1968 (Rv. 332354 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI SUCCESSIVI - ACCERTAMENTO DELLA SOGGEZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE AL VINCOLO DELLA PROROGA E DELLA LICEITA DELLA PATTUIZIONE DI UN CANONE EXTRALEGALE IN CORRISPETTIVO DEL CONSENSO PRESTATO DAL LOCATORE ALLA CESSIONE DELLA LOCAZIONE PROROGATA - CONTRADDITTORIETA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI SUCCESSIVI - ACCERTAMENTO DELLA SOGGEZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE AL VINCOLO DELLA PROROGA E DELLA LICEITA DELLA PATTUIZIONE DI UN CANONE EXTRALEGALE IN CORRISPETTIVO DEL CONSENSO PRESTATO DAL LOCATORE ALLA CESSIONE DELLA LOCAZIONE PROROGATA - CONTRADDITTORIETA - ESCLUSIONE.*
E ammissibile e lecito, anche nel corso di una locazione assoggettata a regime vincolistico, il patto di aumento del canone locatizio ogniqualvolta trovi contropartita in un beneficio economicamente apprezzabile per il conduttore nel qual caso l'aumento cosi concordato viene a far parte della pigione e, pertanto, i successivi aumenti legali vanno calcolati sul nuovo canone cosi convenzionalmente maggiorato. Non e, quindi, contraddittorio ritenere che un contratto di locazione sia soggetto a vincoli di proroga, siccome novazione di quello concluso dal precedente locatario, e che, cio nondimeno, il canone extralegale sia stato lecitamente pattuito per avere il locatore preteso un aumento del fitto a corrispettivo del consenso prestato alla cessione della locazione prorogata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 2 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)