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Sez. 2, Sentenza n. 1782 del 12/02/1993 (Rv. 480868 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - "Causa petendi et petitum" | Domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre proposta in primo grado - Domanda di accertamento dell'effetto traslativo del contratto già concluso - Proponibilità in appello - Esclusione - Domanda nuova - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480868-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - "Causa petendi et petitum"

La parte che ha chiesto in primo grado l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, mediante sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non può proporre, con l'appello, domanda di accertamento dell'effetto traslativo del contratto già concluso senza violare il divieto dell'"ius novorum" sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., trattandosi di domande diverse per "causa petendi et petitum"; mentre, infatti, la "causa petendi" della domanda di cui all'art. 2932 cod. civ. e ' costituita dalla esistenza di un contratto che ha per oggetto l'obbligo di concludere un contratto definitivo ed il "petitum" ha per per oggetto una pronuncia giudiziaria con gli effetti giuridici che avrebbe dovuto produrre il contratto da stipulare, la ragione della domanda di accertamento dell'effetto traslativo del contratto già concluso è affidata alla presenza del contratto definitivo ed il "petitum" ha per oggetto un accertamento traslativo di quel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)