Sez. 3, Sentenza n. 1599 del 29/05/1973 (Rv. 364437 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER IL RIESAME DELLE QUESTIONI ED ECCEZIONI DISATTESE - INAMMISSIBILITA - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER IL RIESAME DELLE QUESTIONI ED ECCEZIONI DISATTESE - INAMMISSIBILITA - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI RINVIO.*
La parte che, in grado di appello, sia stata totalmente vittoriosa, sia pure per ragioni in tutto od in parte diverse da quelle da essa sostenute, non ha interesse ad impugnare la decisione, pertanto il ricorso incidentale condizionato, col quale detta parte riproponga le eccezioni e le questioni disattese, non considerate o rimaste assorbite, pur essendo inammissibile come impugnazione, puo condurre all'Esercizio, da parte della Corte suprema, (a norma dell'art 384, secondo comma, cod proc civ), del potere di correzione della motivazione, ovvero, nel caso accoglimento del ricorso principale, al riesame, in Sede di rinvio, delle eccezioni e questioni non precluse dalla pronuncia di annullamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)