Sez. 1, Sentenza n. 18066 del 09/09/2005 (Rv. 583074 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Impresa assoggettata ad amministrazione controllata - Sopravvenuta sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa - Compatibilità delle procedure - Esclusione - Legittimazione del commissario liquidatore all'istanza di accertamento dello stato di insolvenza - Sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui un'impresa in amministrazione controllata venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, quest'ultima procedura, in quanto strumentale alla liquidazione dell'impresa, è incompatibile con la possibilità di risanamento dell'impresa, che costituisce il presupposto dell'amministrazione controllata, ed il commissario liquidatore è legittimato a chiedere all'autorità' giudiziaria l'accertamento dello stato di insolvenza (La S.C., nell'enunciare siffatto principio, ha affermato che sulla legittimazione del commissario liquidatore non influiva la precedente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost., avverso il decreto di ammissione alla amministrazione controllata proposto dallo stesso commissario, in quanto presentato allorché era stata prestata acquiescenza a detto decreto e, quindi, si era perfezionata la causa ostativa prevista dall'art. 329 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge Falliment. art. 196 CORTE COST., Legge Falliment. art. 198, Legge Falliment. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)