Sez. 6, Sentenza n. 4652 del 23/03/1983 Ud. (dep. 19/05/1983) Rv. 159138 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - NATURA DEL REATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - NATURA DEL REATO.*
Il delitto previsto nel secondo comma dell'art. 388 cod. pen. è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale si elude l'esecuzione del provvedimento del giudice - esso può assumere il carattere di reato permanente solo quando si sia creato uno stato continuativo ininterrotto, contrario alle prescrizioni del giudice che può essere fatto cessare dalla volontà del reo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)