Sez. 4, Sentenza n. 8319 del 07/10/1980 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150218 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - STRADA CON PRECEDENZA - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERARE LA VELOCITÀ IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - STRADA CON PRECEDENZA - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERARE LA VELOCITÀ IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO - SUSSISTENZA.*
Il conducente di un veicolo che gode del diritto di precedenza al crocevia non è esonerato dall'Obbligo di particolari cautele e deve tener conto delle probabili e quindi prevedibili anomalie di comportamento degli altri utenti della strada che abbiano il dovere di dargli la precedenza. Non può pertanto escludersi l'affermazione della sua responsabilità, a titolo di concorso di colpa, qualora, in un incrocio a visuale non libera, non presti particolare attenzione e non regoli la velocità del veicolo in modo tale da essere pronto, ove necessario, a rallentare ulteriormente la marcia della vettura, per essere in grado di arrestarla tempestivamente. (Conf mass n 149203, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)