Sez. U, Sentenza n. 7075 del 25/06/1993 (Rv. 482930 - 01)
Costituzione della Repubblica - Camera dei deputati e Senato della Repubblica - Senato - Senatore a vita | Verifica dei titoli di ammissibilità - Appartenenza all'autodichia del Senato - Accertamento del non superamento del numero complessivo dei senatori nominabili - Estensione.
Costituzione della Repubblica - Camera dei deputati e Senato della Repubblica - Senato - Senatore a vita
Appartiene all'autodichia del Senato della Repubblica la verifica dei titoli di ammissibilità dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica (nell'esercizio di una sua particolare attribuzione, per il cui esercizio non è prevista alcuna proposta governativa, talché la controfirma ministeriale ha la sola funzione di attestare la regolarità formale dell'atto e l'autenticità della sua sottoscrizione, non anche quella di rendere "ministeriale" la natura dell'atto stesso), estendendosi essa fino al pregiudiziale accertamento che il Capo dello Stato non abbia superato, nell'esercizio della sua attribuzione, ex art. 59 Cost., il numero complessivo di cinque senatori a vita e, quindi, alla soluzione della connessa questione se tale limite inerisca alle nomine consentite a ciascun Presidente ovvero indichi il numero massimo dei senatori a vita dei quali è possibile la presenza nell'assemblea, senza che una siffatta prerogativa dell'assemblea medesima sia suscettibile di alcun sindacato giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 59, Costituzione art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)