Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione del 29 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, in particolare l'articolo 40,
L'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero esige una definizione precisa delle nozioni di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di un'impresa. Occorre restringere a casi specifici le possibilità di attribuire parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre lo zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi.
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 gli Stati membri concedono l'accreditamento, a richiesta, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero alle imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Occorre precisare il contenuto della domanda di accreditamento che le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina e le raffinerie sono tenute a presentare alle autorità competenti degli Stati membri. È necessario definire gli impegni che deve assumersi l'impresa a fronte dell'accreditamento, in particolare l'obbligo di tenere una registrazione aggiornata dei quantitativi di materia prima entrati, trasformati e usciti sotto forma di prodotto finito.
È opportuno stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo delle imprese accreditate e definire un regime di sanzioni sufficientemente dissuasive.
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede un sistema di informazione sui prezzi dello zucchero praticati. A norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento le imprese accreditate hanno l'obbligo di fornire informazioni sui quantitativi di zucchero bianco venduti, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita. È opportuno definire la frequenza e il contenuto delle informazioni sui prezzi praticati che le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie devono predisporre per la loro trasmissione alla Commissione. Per avere un'indicazione sulle prospettive a breve termine, è utile che le imprese elaborino e trasmettano anche le stime dei prezzi medi di vendita per il trimestre successivo. Le imprese accreditate che utilizzano zucchero per trasformarlo in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 devono anche stabilire, ai fini della trasmissione alla Commissione, il prezzo dello zucchero acquistato, secondo una frequenza e un formato identici a quelli fissati per i produttori di zucchero.
Per garantire la pubblicazione dei livelli dei prezzi del mercato prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 assicurando nel contempo la riservatezza dei dati, è opportuno disporre che la Commissione informi due volte all'anno il comitato di gestione per lo zucchero dei prezzi medi dello zucchero bianco commercializzato sul mercato comunitario nel corso del semestre precedente, distinguendo lo zucchero di quota dallo zucchero fuori quota.
Sarà redatto un rapporto sul funzionamento del sistema di rilevamento e di informazione dei prezzi previsto dal presente regolamento allo scopo di proporre i miglioramenti ritenuti pertinenti e un sistema di trasmissione dei prezzi informatizzato. In attesa di tali miglioramenti, in via transitoria per il 2006 e 2007 i prezzi stabiliti dalle imprese devono essere trasmessi direttamente alla Commissione a fini d'informazione del comitato di gestione per lo zucchero.
In caso di applicazione dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, l'impresa produttrice riporta parte della produzione alla campagna successiva, a valere sulla produzione di tale campagna. Di conseguenza, l'impresa produttrice può essere obbligata a stipulare contratti di fornitura per tale campagna saccarifera al prezzo minimo della barbabietola soltanto per la quantità di zucchero compresa nella sua quota di base che non ha ancora prodotto.
Per il buon funzionamento del sistema delle quote, è opportuno precisare i concetti di «prima della semina» e «prezzo minimo» di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006. È opportuno tener conto delle condizioni agronomiche e climatiche specifiche della coltura delle barbabietole in certe regioni italiane, fissando un termine ultimo diverso per la fine delle semine.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, il prezzo minimo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità della barbabietola rispetto alla qualità tipo. La qualità e, di conseguenza, il valore delle barbabietole da zucchero dipendono soprattutto dal loro tenore di zucchero. Il sistema più adatto per determinare il valore delle barbabietole di qualità diversa dalla qualità tipo consiste nello stabilire una scala di maggiorazioni e di riduzioni espresse in percentuale del prezzo minimo.
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l'assegnazione di quote supplementari di zucchero. Tale assegnazione, il cui scopo è quello di agevolare il passaggio dal precedente regime al regime attuale, deve essere riservata alle imprese che beneficiavano di una quota nella campagna 2005/2006. È inoltre opportuno precisare a quali condizioni è possibile l'assegnazione a partire dalla campagna 2006/2007.
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l'assegnazione di quote aggiuntive di isoglucosio che gli Stati membri devono assegnare alle imprese evitando ogni discriminazione, in proporzione alla quota di isoglucosio loro attribuita. È necessario definire la data limite del pagamento del prelievo unico previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
L'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 318/2006 definisce la produzione di zucchero di quota come la quantità prodotta a titolo di una campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa, mentre il punto 9) del medesimo articolo definisce le barbabietole di quota come le barbabietole trasformate in zucchero di quota. È quindi necessario fissare una regola per l'imputazione della produzione di zucchero ad una determinata campagna di commercializzazione, lasciando agli Stati membri un margine di flessibilità per le situazioni specifiche come la produzione di zucchero da barbabietole autunnali e la produzione di zucchero di canna.
Per garantire la corretta gestione del regime delle quote e stabilire il consumo mensile di zucchero e i bilanci di approvvigionamento è opportuno prevedere un dispositivo di comunicazione tra le imprese accreditate e gli Stati membri, da un lato, e tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro. Tali comunicazioni devono riguardare le scorte, il livello della produzione e le superfici seminate.
All'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 sono previste misure di intervento attuate mediante acquisti di zucchero. L'attuazione di misure di intervento comunitarie presuppone che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi di intervento in un luogo determinato. A tal fine, è opportuno disporre che possa essere preso in consegna soltanto zucchero che al momento dell'offerta è depositato in un luogo di ammasso accreditato.
Per permettere l'accesso all'intervento nelle zone in cui tale accesso è particolarmente necessario data l'entità della produzione locale, la quantità minima fissata dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 deve essere ripartita, in un primo tempo, tra tutti gli Stati membri produttori in funzione delle rispettive quote di produzione di zucchero. È opportuno prevedere la possibilità di adattare tale ripartizione, da un lato prima di ogni nuova campagna tenendo conto delle modifiche intervenute nell'attribuzione delle quote per Stato membro e, dall'altro, nel corso di ogni campagna ai fini dell'eventuale riattribuzione di quantitativi inutilizzati.
Nel definire le condizioni per la concessione e la revoca dell'accreditamento dei luoghi di ammasso, è opportuno tener conto della necessità di una buona conservazione e della facilità di ritiro dello zucchero, come pure della capacità di destivaggio della merce.
È opportuno non accettare all'intervento zuccheri le cui caratteristiche possano ostacolarne l'ulteriore smercio e provocarne la degradazione durante il magazzinaggio e precisare la qualità minima richiesta. È opportuno inoltre disporre che tra l'organismo di intervento e il venditore sia stipulato un contratto di magazzinaggio a cui è subordinato l'acquisto di zucchero all'intervento.
Per agevolare l'ordinata gestione dell'intervento è opportuno che l'offerta di zucchero sia presentata con riferimento ad una partita e che questa venga definita quantitativamente.
L'organismo di intervento deve essere in grado di esaminare con piena conoscenza di causa se l'offerta soddisfa le condizioni richieste. A tal fine, l'offerente deve comunicargli tutte le indicazioni necessarie.
A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 il prezzo di acquisto è adattato se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo. È quindi necessario fissare tabelle di maggiorazioni e riduzioni di prezzo da applicare al prezzo di acquisto in funzione della qualità dello zucchero offerto. Tali tabelle e le conseguenti riduzioni possono essere determinate sulla base dei dati oggettivi generalmente presi in considerazione negli scambi commerciali.
La vendita degli zuccheri detenuti dagli organismi di intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e alle condizioni più economiche possibili. Il sistema della gara consente in genere di conseguire tali obiettivi. Al fine di evitare che lo smercio dello zucchero avvenga in una situazione di mercato sfavorevole, occorre subordinare la gara ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia, certe situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure di vendita diverse dalla gara.
Al fine di assicurare la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare indette dagli organismi di intervento devono rispondere a principi uniformi. In tale contesto, è necessario stabilire condizioni che garantiscano l'utilizzazione dello zucchero per i fini previsti.
Ai fini della constatazione della categoria dello zucchero bianco e della resa dello zucchero greggio venduti, è opportuno seguire criteri identici a quelli previsti per l'acquisto dello zucchero da parte degli organismi di intervento. La parità di trattamento degli interessati può essere assicurata soltanto sulla base di disposizioni uniformi e rigorose riguardanti l'adattamento, a seconda dei casi, del prezzo di vendita o della restituzione all'esportazione, nonché la rettifica del titolo di esportazione in caso di constatazione di una qualità diversa da quella stabilita nel bando di gara.
A fini di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1261/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto concerne i contratti di fornitura delle barbabietole nonché le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole2, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento3, e del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero4, e sostituirli con un nuovo regolamento.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni introduttive
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda in particolare la determinazione della produzione, l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero e delle raffinerie, il regime dei prezzi e delle quote, le condizioni di acquisto e di vendita di zucchero all'intervento e l’ammasso privato per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «materia prima», la barbabietola, la canna da zucchero, la cicoria, i cereali, lo zucchero da raffinare o qualsiasi altra forma intermedia di tali prodotti, destinati ad essere trasformati in prodotto finito;
b) «prodotto finito», lo zucchero, lo sciroppo di inulina o l'isoglucosio;
c) «fabbricante», un'impresa produttrice di prodotti finiti, escluse le raffinerie definite all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006;
d) «luogo di ammasso», uno silo o un magazzino.
Capo II. Determinazione della produzione
Art. 3 Produzione di zucchero
1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:
a) zucchero bianco;
b) zucchero greggio;
c) zucchero invertito;
d) sciroppi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati «sciroppi»:
i) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 %, ottenuti da barbabietole da zucchero;
ii) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 %, ottenuti da canne da zucchero.
2. La produzione di zucchero non comprende:
a) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero bianco, da zucchero greggio o da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;
b) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero bianco, da zucchero greggio, da sciroppi o da zucchero spazzato di recupero che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato lo zucchero bianco;
c) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica lo zucchero greggio;
d) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui lo zucchero greggio è stato fabbricato;
e) le quantità di zucchero bianco o greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;
f) le quantità di sciroppi trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;
g) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;
h) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;
i) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato il medesimo zucchero invertito.
3. La produzione di zucchero è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:
a) per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;
b) per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;
c) per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;
d) per gli sciroppi, in funzione del loro tenore di zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni dei paragrafi 5 e 6;
e) per gli sciroppi prodotti a partire da zucchero invertito, in funzione del loro tenore di zucchero determinato per cromatografia liquida ad alta risoluzione.
4. Lo zucchero spazzato di recupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.
5. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per 100. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo rifrattometrico.
6.
Il tenore di zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione dello sciroppo medesimo.
Tuttavia, il tenore di zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.
Art. 4 Produzione di isoglucosio
1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite. La produzione di isoglucosio è espressa in sostanza secca e constatata secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
2. La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo rifrattometrico.
3.
Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri.
Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato informazioni supplementari al riguardo.
Art. 5 Produzione sciroppo di inulina
1.
Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di sciroppo di inulina» si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi di inulina o di oligofruttosi, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite e con una purezza del 70 % almeno. La produzione di sciroppo di inulina è espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio.
Per «purezza» si intende la percentuale di monosaccaridi e disaccaridi sulla sostanza secca determinata secondo il metodo di analisi dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (di seguito «metodo Icumsa») (ICUMSA method GS7/8/4-24).
2. La produzione di sciroppo di inulina è constatata attraverso l'insieme delle operazioni seguenti:
a) conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore, dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;
b) determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo rifrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi;
c) conversione del tenore in fruttosio all'80 % in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80 %;
d) espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9.
3.
Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'idrolisi dell'inulina, nonché i quantitativi annui e l'utilizzo dei prodotti di cui al paragrafo 1, ma di purezza inferiore al 70 %.
Tali informazioni sono presentate allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato ogni informazione supplementare per accertarsi in particolare che i prodotti di cui al primo comma non siano usati come edulcoranti destinati all'alimentazione umana sul mercato comunitario.
Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro comunica alla Commissione una relazione dettagliata contenente le informazioni relative all'anno precedente. La prima relazione è presentata entro il 31 gennaio 2007.
Art. 6 Produzione di un'impresa
1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, di un'impresa» si intende la produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, quale definita agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, realmente prodotta da tale impresa.
2. La produzione totale di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di un'impresa per una data campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1:
maggiorata della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata alla campagna successiva, in applicazione rispettivamente degli articoli 14 e 19 del regolamento (CE) n. 318/2006,
maggiorata della quantità prodotta dai trasformatori nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi, a norma del paragrafo 3, e diminuita della quantità prodotta dall'impresa per conto di committenti nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi a norma del paragrafo 3.
3.
La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un'impresa produttrice (di seguito «trasformatore»), per conto di un'altra impresa produttrice (di seguito «committente»), è considerata come produzione del committente, previa presentazione di una domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato da entrambe le imprese produttrici, se ricorre una delle condizioni seguenti:
a) la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota;
b) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote; oppure
i) per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione5;
ii) per la campagna di commercializzazione 2007/2008, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione6;
iii) a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 o, ove applicabile, dell’articolo 19 bis, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
La produzione totale di zucchero, di cui al primo comma, lettera b), di un'impresa, è la produzione di cui al paragrafo 1 a cui è aggiunta la quantità riportata della campagna precedente e la quantità prodotta da trasformatori per conto di tale impresa nell'ambito di contratti di lavorazione e dalla quale è dedotta la quantità prodotta dall'impresa medesima per conto di committenti nell'ambito dei contratti di lavorazione.
Se il risultato è superiore, le autorità competenti possono prendere in considerazione, anziché le quantità effettivamente prodotte di cui al secondo comma, la produzione stimata in base ai contratti di consegna conclusi dalle imprese produttrici.
4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri diversi, la domanda di cui al paragrafo 3 è indirizzata ad entrambi gli Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo paragrafo.
5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata come produzione del committente, se lo Stato membro riconosca un motivo di forza maggiore che rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.
Capo III. Accreditamento dei fabbricanti e delle raffinerie
Art. 7 Domanda di accreditamento
1.
Possono ottenere un accreditamento le imprese che ne fanno domanda e che esercitano l'attività di:
a) fabbricante di zucchero;
b) fabbricante di isoglucosio;
c) fabbricante di sciroppo di inulina;
d) raffineria a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.
La domanda di cui al primo comma è presentata all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.
Un'impresa può chiedere l'accreditamento per più di un'attività tra quelle elencate al primo comma.
2. Nella domanda di accreditamento l'impresa comunica, oltre a nome e indirizzo, la capacità di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ed eventualmente il numero dei siti di produzione stabiliti nello Stato membro, precisando per ogni sito l'indirizzo e la capacità di produzione.
3. L'impresa che chiede l'accreditamento a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera d), comprova il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.
Art. 8 Impegni
1. Per ottenere l'accreditamento l'impresa si impegna per iscritto:
a) a comunicare immediatamente alle autorità dello Stato membro ogni modifica dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
b) a tenere a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro i registri di cui all'articolo 9 e i prezzi di vendita stabiliti a norma dell'articolo 13;
c) a comunicare allo Stato membro le informazioni a norma dell'articolo 21;
d) a fornire, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro, ogni informazione o documento giustificativo ai fini della gestione e del controllo.
2. L'accreditamento è costituito da un atto emesso dall'autorità competente, accompagnato da un documento firmato dall'impresa contenente gli impegni di cui al paragrafo 1.
3. L'accreditamento è revocato qualora si constati che non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1. L'accreditamento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. La revoca non ha effetto retroattivo.
Art. 9 Registri
L'autorità competente dello Stato membro stabilisce i registri che devono essere tenuti dalle imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 per ogni sito di produzione, nonché la periodicità delle registrazioni, che deve essere almeno mensile.
I registri sono conservati dall'impresa per almeno i tre anni successivi all'anno in corso e contengono almeno i seguenti elementi:
1) le quantità di materie prime ricevute indicando, per la barbabietola e la canna, il tenore in zucchero quale determinato alla consegna nell'impresa;
2) eventualmente i prodotti finiti o semifiniti ricevuti;
3) le quantità di prodotti finiti ottenuti e le quantità dei sottoprodotti;
4) le perdite inerenti alla lavorazione;
5) le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;
6) le quantità di prodotti finiti spedite.
Art. 10 Controlli
1. Nel corso di ogni campagna l'autorità competente dello Stato membro procede a controlli presso ciascuna impresa e ciascuna raffineria accreditate.
2.
I controlli mirano ad accertare l'esattezza e la completezza dei dati dei registri di cui all'articolo 9 e delle comunicazioni di cui all'articolo 21, in particolare attraverso l'analisi della coerenza tra le quantità di materie prime consegnate e le quantità di prodotti finiti ottenuti e attraverso il raffronto con i documenti commerciali o altri documenti pertinenti.
I controlli comprendono una verifica dell'esattezza degli strumenti di pesatura e delle analisi di laboratorio utilizzati per determinare le consegne di materie prime e l'entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti delle scorte.
I controlli comprendono una verifica dell'esattezza e della completezza dei dati utilizzati per la fissazione dei prezzi di vendita mensili medi dell'impresa di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Per le imprese produttrici di zucchero, i controlli riguardano anche il rispetto dell'obbligo di versare il prezzo minimo ai produttori di barbabietole.
I controlli comprendono una verifica fisica delle scorte almeno una volta ogni due anni.
3. Se le autorità competenti dello Stato membro prevedono che il controllo possa essere effettuato a campione per alcuni elementi, il campionamento deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.
4. Lo Stato membro può esigere che, per la certificazione dei dati relativi ai prezzi di cui all'articolo 13, le imprese accreditate ricorrano a servizi di certificazione dei conti, il cui statuto sia riconosciuto dallo Stato membro.
5.
Per ogni controllo è redatta una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:
a) la data del controllo e le persone presenti;
b) il periodo controllato e i relativi quantitativi;
c) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;
d) i risultati del controllo e le misure correttive eventualmente richieste;
e) una valutazione della gravità, della portata, del grado di permanenza e della durata dei difetti e delle discordanze eventualmente constatate, nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l'applicazione di una sanzione.
Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno i tre anni successivi all'anno del controllo, in modo da poter essere facilmente utilizzata dai servizi di controllo della Commissione.
6. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l'efficacia dei controlli e permettere di verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati che si scambiano.
Art. 11 Sanzioni
1.
Se constata una discordanza tra le scorte fisiche e i dati dei registri di cui all'articolo 9 o una mancanza di coerenza tra i quantitativi di materia prima e di prodotti finiti ottenuti o tra i documenti pertinenti e i dati o i quantitativi dichiarati o registrati, l'autorità competente dello Stato membro determina, o eventualmente stima, i quantitativi reali prodotti o in giacenza per la campagna in corso ed eventualmente per le campagne precedenti.
I quantitativi oggetto di una dichiarazione scorretta che dia luogo a un vantaggio finanziario indebito sono soggetti al pagamento di 500 EUR/t.
2. Se constata che un'impresa non ha rispettato gli impegni previsti dall'articolo 8 e in caso di assenza di documenti giustificativi sufficienti al conseguimento degli obiettivi del controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro impone una sanzione di 500 EUR/t, da applicare a un quantitativo forfettario di prodotto finito, determinato dallo Stato membro in funzione della gravità dell'infrazione.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica, qualora le discordanze o la mancanza di coerenza constatate riguardino meno del 5 %, in peso, della quantità di prodotti finiti dichiarati o registrati e controllati o se risultano da omissioni o semplici errori amministrativi, purché siano adottate misure correttive per evitare il ripetersi di tali errori in futuro.
4. Le sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore.
Art. 12 Comunicazioni alla Commissione
Capo IV. Prezzi
Art. 13 Determinazione dei prezzi medi
Art. 14 Informazioni sui prezzi
Art. 14 bis Informazioni complementari
Art. 15 Disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi
Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007, il 20 luglio 2007, il 20 ottobre 2007, il 20 gennaio 2008 e il 20 aprile 2008, le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti.
È garantita la riservatezza dei dati ricevuti, trattati e conservati dalla Commissione.
Gli altri operatori del settore dello zucchero, in particolare gli acquirenti, possono comunicare alla Commissione il prezzo medio dello zucchero, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 13. Gli operatori indicano il proprio nome, indirizzo e ragione sociale.
Art. 15 bis Disposizioni finali per la trasmissione dei dati sui prezzi
Art. 16 Contratto di fornitura
1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 è considerato come contratto di fornitura il contratto stipulato tra l'impresa produttrice di zucchero e il venditore di barbabietole che produce le barbabietole che vende.
2. Se un'impresa produttrice riporta una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva, a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, la sua quota è considerata ridotta, per la stessa campagna, del quantitativo riportato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
3. Sono considerati stipulati prima della semina soltanto i contratti stipulati prima della fine di tutte le semine e comunque:
anteriormente al 1o aprile in Italia,
anteriormente al 1o maggio negli altri Stati membri.
Art. 16 bis Condizioni di acquisto delle barbabietole
Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato II del presente regolamento.
Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
1.
Per l'applicazione delle maggiorazioni e riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è, per ogni decimo di punto percentuale di tenore di saccarosio:
a) aumentato come minimo di:
i) 0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;
ii) 0,7 % per i tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;
iii) 0,5 % per i tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;
b) diminuito al massimo di:
i) 0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 15,5 %;
ii) 1 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %.
Per le barbabietole con tenori di saccarosio superiori al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato in conformità della lettera a), punto iii).
2.
I contratti di fornitura e gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 possono prevedere, rispetto alle maggiorazioni e alle riduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a) maggiorazioni supplementari per tenori di saccarosio superiori al 20 %;
b) riduzioni supplementari per tenori di saccarosio inferiori al 14,5 %.
Detti contratti e accordi possono prevedere, per le barbabietole con un tenore di saccarosio inferiore al 14,5 %, una definizione delle barbabietole atte alla trasformazione in zucchero, se nei medesimi contratti e accordi sono fissate riduzioni supplementari per i tenori di saccarosio inferiori al 14,5 % e superiori o uguali al tenore minimo di saccarosio previsto in tale definizione.
Se i contratti e gli accordi non prevedono la definizione di cui al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire tale definizione. In tal caso esso fissa contemporaneamente le riduzioni supplementari di cui a detto comma.