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Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio;
Decreta:

Art. 1

1. La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote fisse di proventi erariali indicati dall'art. 49 dello Statuto ha inizio dal 26 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale.

2. Il primo esercizio finanziario decorre dalla stessa data e si chiude il 31 dicembre 1964.

Art. 2

1. La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione.

2. Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo.

3. Sono comprese altresi' le somme versate per imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori.

4. L'ammontare di detti proventi e' determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

Art. 3

1. Il rimborso di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita', restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate, tenuto anche conto delle percentuali riservate ad altri enti ed istituti di cui al quarto comma del precedente articolo.

2. A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Art. 4

1. Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione, disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ove sia integralmente destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che, non rientrando nella competenza della Regione, sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato.

2. L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla Regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, le singole intendenze di finanza operanti nella Regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti Sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2.

2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede l'intendenza di finanza di Trieste per l'intero territorio regionale.

3. La corresponsione di dette quote alla Regione viene disposta a cura delle predette intendenze di finanza mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti d'importo.

Art. 6

1. Le facolta' di visione degli accertamenti tributari, prevista dall'art. 53, primo comma, dello statuto, deve intendersi riferita ai tributi devoluti per quota alla Regione.

2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli uffici finanziari situati nel territorio della Regione, derivanti dalla applicazione del primo comma dell'art. 53 dello Statuto, si svolgono per il tramite delle competenti intendenze di finanza.

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, secondo comma, dello Statuto, le modalita' di esecuzione dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi istituiti dalla Regione sono determinate con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2. Con tale decreto saranno altresi' determinate, di intesa con il Ministro per il tesoro, le spese da rimborsarsi annualmente dalla Regione allo Stato per l'esecuzione dei servizi predetti.

Art. 8

1. La legge regionale determina l'ammontare delle quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, puo' essere assegnato alle Province ed ai Comuni, ai sensi e per le finalita' previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalita' dell'assegnazione medesima.

Art. 9

1. Le modalita' per l'esercizio da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale di funzioni di competenza delle Amministrazioni statali centrali, previsto dall'art. 10, secondo comma dello Statuto, nonche' per il rimborso alla Regione delle spese relative, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 10, saranno stabilite con decreti dei Ministri competenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

1. Entro il mese di febbraio dell'anno 1965 sara' provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, alla determinazione, per l'esercizio di cui al secondo comma del precedente articolo 1, delle somme spettanti alla Regione per le quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto.

2. Entro il 31 marzo 1965 lo Stato provvedera' al versamento alla Regione, senza limite di importo, delle somme come sopra determinate, previa trattenuta delle anticipazioni ad essa effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 dello Statuto.

Art. 12

1. Fino a quando non avra' istituito con legge un proprio servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale, la Regione si avvale della contabilita' speciale intestata alla Giunta regionale esistente presso la Sezione di tesoreria provinciale di Trieste.

2. A detta contabilita' speciale sono versate le quote, di tributi erariali liquidate dalle intendenze di finanza ai sensi del precedente art. 5.

Art. 13

1. Dalla data d'inizio della devoluzione alla Regione delle quote fisse di proventi erariali indicate nell'articolo 49 dello Statuto sono addebitate alla stessa le spese relative agli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

2. La liquidazione delle spese di cui al precedente comma sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'effettivo trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali, trasferimento da disporsi con successive norme di attuazione.

Art. 14

1. Dal computo delle somme spettanti alla Regione in base al presente decreto sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati nell'art. 49 dello Statuto, di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1 gennaio 1964.