Sez. 2, Sentenza n. 15 del 13/01/1970 Ud. (dep. 23/06/1970) Rv. 114616 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - CASSAZIONE - SINDACATO - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDIZIONI - CASSAZIONE - SINDACATO - LIMITI.*
L'assoluzione per insufficienza di prove presuppone la esistenza di una serie incompleta di elementi di accusa ovvero un contrasto tra elementi probatori sfavorevoli ed elementi probatori favorevoli all'imputato elementi che, pur non svalutandosi a vicenda, creino uno stato di obiettiva ed insuperabile incertezza. Il Sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove non puo avere per oggetto il riesame degli elementi acquisiti al processo (riesame che si tradurrebbe in una inammissibile valutazione critica delle prove), ma deve limitarsi esclusivamente al controllo della eventuale Mancanza di motivazione sulle ragioni del dubbio ed alla valutazione della coerenza logica del ragionamento attraverso il quale il giudice ha ritenuto di adottare la formula assolutoria dubitativa. (V 113411, ed ivi citate, 113410, ed ivi citate, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)