Sez. L, Sentenza n. 20680 del 13/10/2016 (Rv. 641418 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Rapporto previdenziale - Natura di rapporto di durata - Configurabilità - Successione di leggi - Incidenza sulle modalità di erogazione delle prestazioni - Configurabilità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
Nel corso di un rapporto previdenziale, che è un tipico rapporto di durata, una nuova legge non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, sorto sotto il vigore della legge abrogata, ma può disciplinarne gli effetti giuridici che ne derivano, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo, regolando diversamente, a partire dalla data della sua entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione. (Sulla base di tali principi, la S.C. ha ritenuto che un erede non potesse avvalersi dei requisiti più favorevoli, in tema di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia in regime internazionale già percepita dal suo dante causa, vigenti prima della data di proposizione della domanda di totalizzazione dei diversi periodi di iscrizione nelle gestioni pensionistiche italiana ed estera).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 30/06/1969 num. 153 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)