Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 06/05/1966 (Rv. 322338 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - DI ALLOGGIO DI COOPERATIVA EDILIZIA A CON - TRIBUTO STATALE - MANCANZA DEI CONSENSI E DELLE AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE - CONSEGUENZE - NULLITA ASSOLUTA DEL CONTRATTO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - DI ALLOGGIO DI COOPERATIVA EDILIZIA A CON - TRIBUTO STATALE - MANCANZA DEI CONSENSI E DELLE AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE - CONSEGUENZE - NULLITA ASSOLUTA DEL CONTRATTO.*
Le condizioni richieste dalla legge affinche il socio di cooperativa edilizia a contributo statale possa locare a terzi l'alloggio assegnatogli -nulla osta della cooperativa, consenso della cassa depositi e prestiti, approvazione del ministero dei lavori pubblici- costituiscono elementi essenziali non solo per l'efficacia, ma per la validita stessa della locazione.Conseguentemente il contratto di locazione dell'alloggio, posto in essere dall'assegnatario senza le prescritte autorizzazioni, e radicalmente nullo. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)