Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione
Testo in vigore al
Art. 2
1. Il Foncooper e' alimentato:
a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20
miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi
corrisposti dalle cooperative mutuatarie;c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi
dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;d) dalle disponibilita' finanziarie di cui al comma successivo.
2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilita' residue, salva restando l'erogazione dei mutui gia' deliberati, affluiranno al Foncooper.
Art. 3
1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacita' futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.
2. Nei casi previsti al numero 2) del comma 4 del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto puo' essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.
3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non puo' superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4, numero 2), e al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 1), comma 4, del medesimo articolo.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Sezione.
5. I progetti di cui al comma 4, numero 1), del precedente articolo 1, comprese le sostituzioni di passivita', sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.
Art. 4
1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del
precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
2. Il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.
3. Il privilegio immobiliare e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.
4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.
5. Il privilegio di cui sopra e' annotato nell'apposito registro di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla localita' in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla localita' in cui si trovano i beni.
6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della
circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.
7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte piu' annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorita' tra le rispettive ragioni e' determinato dalla data delle annotazioni medesime.
8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere
richiesta.
9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.
10. Il privilegio di cui ai commi precedenti e' esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.
Art. 5
1. La durata massima dei finanziamenti non puo' superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.
2. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni.
3. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1 gennaio e dal 1 luglio antecedente la prima erogazione.
4. La data di cessazione dell'attivita' della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.
Art. 6
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.
2. Il tasso e' ridotto a meta' per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'articolo 1, nonche' per i progetti da realizzarsi nelle aree gia' di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.
3. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerenti.
Art. 7
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.
2. Il Foncooper e' amministrato, con separata contabilita', dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.
3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.
5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione e' tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.
Art. 8
1. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dal titolo I della presente legge:
1) stabilisce in conformita' alle direttive di cui al comma 1 del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;
2) accerta i requisiti di ammissibilita' al Foncooper di ciascun progetto presentato;
3) delibera l'accoglimento totale o parziale, nonche' il rigetto di ciascuna domanda.
2. Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla Sezione secondo le proprie norme statutarie.
Art. 9
1. Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10
1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal seguente:
"La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate".
Art. 11
1. L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci".
Art. 12
1. Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.
2. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio.
3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni emesse dalla sezione.
4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti gia' autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Art. 13
1. Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.
Titolo II. Istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione
Art. 14
1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:
a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale;
b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.
2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.
3. Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.
Art. 15
1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non puo' essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.
2. Il conferimento di cui al comma precedente puo' essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.
3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvedera' a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.
Art. 16
1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da societa' cooperative di produzione e lavoro.
2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire societa' finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle societa' finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette societa' finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.
Art. 17
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.
3. La misura dei contributi a fondo perduto non puo' eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.
4. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
5. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.
6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalita' previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'articolo 1.
7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria.
Art. 18
1. Le quote di partecipazione assunte dalle societa' finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.
2. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto pro quota della partecipazione di cui al precedente comma. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore delle quote e le procedure di rimborso.
3. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle societa' finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite senza gravame alla riserva indivisibile della cooperativa.
4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riparto spettante alla societa' finanziaria e' riversata al fondo speciale di cui al medesimo articolo.
Art. 19
1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonche' per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La societa' finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 17 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.
3. Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla societa' finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio e' avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validita' imprenditoriale dell'iniziativa stessa.
Titolo III. Finanziamento dei fondi e disposizioni finali
Art. 20
1. Le disponibilita' esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 e' conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21
1. Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla
cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalita' dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresi', l'attivita', l'organizzazione ed il funzionamento della sezione, gli organi e la loro composizione, nonche' le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.
2. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'organo della sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del comitato esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
4. Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.
Art. 22
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce "Interventi a sostegno della cooperazione industriale".