Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 88 Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato
1. Quando l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermita' di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, e salvo quanto e' stabilito negli articoli 245 e 258, dispone con ordinanza in ogni stato e grado del procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso ordina, ove occorra, il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario.
Per gli accertamenti necessari il giudice puo' anche ordinare una perizia.
2. Se lo stato d'infermita' di mente risulta prima che il giudice sia stato investito dell'azione penale, il giudice istruttore provvede su richiesta, del pubblico ministero a norma della prima parte di quest'articolo. Il pretore provvede d'ufficio, informandone il procuratore della Repubblica.
3. Qualora l'imputato riacquisti la predetta capacita', il giudice ordina che il procedimento riprenda il suo corso.
4. La sospensione del procedimento non impedisce al giudice di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato.
5. La parte civile e il pubblico ministero quando agisce a norma dell'art. 105, possono dopo l'ordinanza di sospensione esercitare l'azione davanti al giudice civile, indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facolta' indicata nell'art. 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso.
6. Nei confronti degli altri imputati il giudice puo' ordinare la separazione dei procedimenti anche nella istruzione o negli atti preliminari al giudizio. Se la separazione viene chiesta da uno degli altri imputati, il giudice decide con decreto motivato. Contro il divieto che nega la separazione l'interessato puo' proporre ricorso alla cassazione la quale decide anche nel merito.
Art. 89 Dubbio sulla morte dell'imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando sorge fondato dubbio sull'esistenza in vita dell'imputato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Tale sospensione non impedisce il compimento degli atti necessari per l'accertamento del reato.
2. Se in seguito e' accertata l'esistenza in vita dell'imputato, la predetta ordinanza e' revocata e il procedimento penale riprende il suo corso. Se risulta la morte dell'imputato, il giudice provvede con sentenza.
3. Se in seguito si accerta che la morte fu erroneamente dichiarata, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta ad impugnazione si considera come non pronunciata. Essa non impedisce l'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona, salvo che sia sopravvenuta una causa estintiva del reato o per la quale non si puo' procedere.
Art. 90 Inammissibilita' di un secondo giudizio
1. L'imputato condannato o prosciolto anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto e' disposto negli articoli 17, 89 e 402.
2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' l'azione penale non poteva essere esercitata.
Sezione II. Della parte civile
Art. 91 Diritto di costituirsi parte civile
1. Chi ha diritto di esercitare l'azione civile nel procedimento penale puo' costituirsi parte civile.
2. Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non possono costituirsi parte civile, se non sono rappresentate, autorizzate od assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
Art. 92 Effetti della costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile una volta avvenuta produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
2. La costituzione di parte civile non equivale a querela.
Art. 93 Dichiarazione costitutiva di parte civile
1. Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
2. La dichiarazione puo' essere fatta nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
3. L'ammissione della parte civile dopo trascorso tale termine rende nulla la sentenza nella parte in cui pronuncia sull'azione civile.
Art. 94 Formalita' della costituzione di parte civile
1. La dichiarazione prescritta nell'articolo precedente se fatta prima del dibattimento deve essere presentata per iscritto nella cancelleria della corte o del tribunale ove e' in corso l'istruzione formale. Nei procedimenti con istruzione sommaria e in quelli di competenza del pretore la dichiarazione e' presentata nella cancelleria del giudice competente per il giudizio. La dichiarazione se e' fatta nel dibattimento e' ricevuta dal cancelliere che assiste all'udienza con atto separato da unirsi al processo verbale.
2. La dichiarazione deve contenere a pena d'inammissibilita' le generalita' di chi si costituisce parte civile, l'elezione di domicilio nel Comune dove e' in corso l'istruzione o il giudizio, l'indicazione del procedimento nel quale ha luogo la costituzione e l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano.82
Art. 95 Notificazioni da farsi eseguire dalla parte civile
1. La dichiarazione di costituzione della parte civile e le istanze successive di questa devono prima del dibattimento essere notificate a cura della parte stessa al pubblico ministero e all'imputato.
2. Le istanze proposte dopo la citazione o l'intervento del responsabile civile devono prima del dibattimento essere notificate anche al responsabile civile.
3. La costituzione e le istanze sopra indicate producono effetto dal giorno nel quale venne eseguita l'ultima notificazione.
Art. 96 Difensore della parte civile
1. Alla parte civile ammessa al patrocinio gratuito che ne faccia domanda il giudice istruttore, il pretore ovvero il presidente della corte o del tribunale, davanti a cui e' in corso l'istruzione o il giudizio, nomina un difensore.
2. Il patrocinio gratuito non puo' esser conceduto alla parte civile che abbia un difensore di fiducia e se e' stato conceduto deve essere revocato.
Art. 97 Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale
1. Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile puo' essere fatta opposizione dal pubblico ministero e dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente.
L'opposizione puo' essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli e' stato citato od e' intervenuto.
2. La dichiarazione di opposizione deve essere motivata ed e' presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale e' in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale puo' presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.
3. I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.
4. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento della istruzione. Quando per il tempo in cui e' proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.
5. Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione puo' essere proposta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nella istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
6. La costituzione di parte civile, respinta durante la istruzione, puo' essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'art. 93, anche per i motivi rigettati nell'istruzione.
Art. 98 Opposizione alla costituzione della parte civile nel dibattimento
1. Contro la costituzione della parte civile avvenuta durante le formalita' di apertura del dibattimento o anteriormente puo' essere fatta opposizione nel dibattimento dalle parti indicate nell'articolo precedente.
2. La dichiarazione motivata d'opposizione deve essere proposta a pena di decadenza immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.
3. Il giudice, sentite le parti, provvede senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.
Art. 99 Potere del giudice per l'esclusione della parte civile
1. La costituzione di parte civile puo' essere dichiarata inammissibile dal giudice anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato del procedimento di primo grado, prima dell'inizio della discussione finale nel dibattimento.
Art. 100 Decisioni che ammettono o escludono la parte civile
1. L'ordinanza che respinge la costituzione di parte civile non pregiudica il successivo esercizio dell'azione in giudizio civile.
2. L'ammissione della parte civile non pregiudica la decisione del giudice penale sul diritto della parte stessa ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno.
3. Se in qualunque stato e grado del procedimento la costituzione della parte civile viene dichiarata nulla, rimangono tuttavia validi gli atti dell'istruzione e del giudizio penale.
4. Per quanto riguarda le spese e i danni che l'intervento della parte civile abbia cagionato all'imputato e al responsabile civile, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 103.
Art. 101 Revoca espressa della costituzione di parte civile
1. La costituzione della parte civile puo' essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con le forme stabilite nella prima parte dell'articolo 93 e nella prima parte dell'articolo 94.
2. La dichiarazione di revoca fatta prima del dibattimento produce effetto anche se non e' notificata al pubblico ministero, all'imputato e al responsabile civile, ma chi ha revocato la costituzione rimane obbligato per le spese degli atti compiuti in conseguenza della mancata notificazione.
Art. 102 Casi in cui la costituzione di parte civile si considera revocata
1. Se la parte civile, citata per il dibattimento di primo grado, non compare per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso o si allontana dall'udienza senza aver presentato nel momento prescritto le sue conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata, salva quando ne e' il caso l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge contro i testimoni non comparsi.
2. La mancata comparizione o l'allontanamento della parte civile non puo' mai determinare il rinvio del dibattimento.
Art. 103 Effetti della revoca della costituzione di parte civile
1. La parte civile che ha revocato espressamente la sua costituzione non puo' proporre azione in sede civile neppure per la rifusione delle spese, salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di revocazione.
2. La parte civile la cui costituzione deve considerarsi revocata a norma dell'articolo 102 conserva il diritto di proporre la sua azione in sede civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei due articoli precedenti, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile.
Art. 104 Prove proposte dalla parte civile
1. La parte civile puo' proporre mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni.
Art. 105 Esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci
1. L'azione civile nel procedimento penale puo' essere esercitata dal pubblico ministero nell'interesse del danneggiato, quando questi e' incapace per infermita' di mente o per eta' minore di far valere i propri diritti e non vi e' chi lo rappresenti.
Art. 106 Esercizio dell'azione civile e obbligo della testimonianza
1. Chi ha diritto di esercitare l'azione civile anche se si e' costituito parte civile non puo' esimersi per tale motivo dall'obbligo della testimonianza.
Sezione III. Del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda
Art. 107 Diritto di citare il responsabile civile
1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel procedimento penale ad istanza della parte civile. Anche l'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso in cui venga prosciolto dalla responsabilita' penale.
2. Copia della citazione deve essere notificata al pubblico ministero ed all'imputato.
3. Il pubblico ministero puo' richiedere la citazione del responsabile civile solo quando esercita l'azione civile a' termini dell'articolo 105. Tale citazione deve notificarsi all'imputato.
4. L'originale della citazione con la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario e' depositato nella cancelleria e unito agli atti del procedimento.
Art. 108 Termini per la citazione del responsabile civile
1. Nel procedimento con istruzione formale la citazione del responsabile civile deve essere fatta al piu' tardi per il dibattimento fissato per la prima volta; negli altri procedimenti deve esser fatta per tale dibattimento.90103
2. Non e' consentita la citazione del responsabile civile nel corso del dibattimento o per il dibattimento rinviato.