Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 156 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6359
- Procedimenti innanzi alla corte costituzionale
- Decisioni: in genere
- Correzione di ufficio di omissioni od errori materiali
- Fattispecie
- D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale
- Cessazione della materia del contendere limitatamente alle disposizioni impugnate dalla sola regione rinunziante
- Integrazione della motivazione e del dispositivo
- Cessazione della materia del contendere rispetto agli artt. 1 comma secondo lett. h) e 3 n. 1 D.P.R. n. 9 del 1972.
Leggi la massima
Ai sensi dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in presenza di sviste od espressioni non corrispondenti a ciò che si volle effettivamente dire, o di altro tipo di errori puramente materiali ovvero di omissioni, spetta alla Corte stessa provvedere d'ufficio alle correzioni od integrazioni necessarie. (Nella specie la Corte ha provveduto alla integrazione della sentenza n. 139 del 1972, disponendo che: al n. 2 della motivazione in diritto, dopo le parole "deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente", dovessero aggiungersi le parole "all'art. 1, comma 2, lett. h, ed"; e che alla lett. c del dispositivo, dopo le parole "dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. h", fossero aggiunte le parole "e dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione").
Norme impugnate
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
Ravvisata la necessità di provvedere alla correzione di alcune omissioni contenute nella Sentenza del 6 luglio 1972, n. 139;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli,
visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dispone:
al n. 2 della motivazione in diritto, dopo le parole "deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente" devono aggiungersi le parole "all'art. 1, comma secondo, lett. h), ed";
alla lettera c) del dispositivo, dopo le parole "dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. h)," devono aggiungersi le parole "e dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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