Sez. 2, Sentenza n. 3309 del 12/06/1979 (Rv. 399705 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - ACCERTAMENTO DEL PRETESO DIRITTO VANTATO DAL TERZO - GIUDIZIO PETITORIO - NECESSITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE PROPOSTA DAL TERZO - INSUFFICIENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - ACCERTAMENTO DEL PRETESO DIRITTO VANTATO DAL TERZO - GIUDIZIO PETITORIO - NECESSITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE PROPOSTA DAL TERZO - INSUFFICIENZA.*
A norma dell'art 1489 cod civ, la vendita o la permuta di una cosa gravata da oneri o da diritti reali o personali, che diminuiscano il libero godimento del bene alienato, da luogo a un'ipotesi di responsabilita fondata sul medesimo presupposto dell'evizione, cioe sull'accertamento del diritto reale o personale dell'Onere a favore del terzo, e si risolve in un difetto genetico della negoziazione che diviene rilevante nella fase di attuazione del vincolo contrattuale. Pertanto, l'accertamento del preteso diritto vantato dal terzo non puo ritenersi raggiunto con l'intervenuto accoglimento della sua pretesa di reintegrazione nel possesso della cosa non essendo siffatta statuizione sufficiente perche possa dirsi attuata l'evizione, dovendo, invero, il diritto stesso risultare accertato in esito a un giudizio petitorio da espletarsi, oltretutto, con l'osservanza delle specifiche inderogabili garanzie prescritte a tutela della posizione del venditore, dall'art 1485 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1485, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)