Sez. 2, Sentenza n. 6181 del 14/06/1972 Ud. (dep. 04/10/1972) Rv. 121987 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - AMMISSIONE - ADEGUATE COGNIZIONI TECNICHE DEL GIUDICE - OBBLIGO DELLA PERIZIA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - AMMISSIONE - ADEGUATE COGNIZIONI TECNICHE DEL GIUDICE - OBBLIGO DELLA PERIZIA - ESCLUSIONE.*
Il giudice non e obbligato a disporre perizia quando, facendo ricorso alle proprie cognizioni, possa formare e giustificare, con adeguata motivazione, il proprio convincimento. (Conf 119594, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)