Sez. 1, Sentenza n. 124 del 09/01/1997 (Rv. 501616 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Ripartizione dell'onere della prova tra attore e convenuto - Contratto con effetti meramente obbligatori - Mancata successiva stipulazione del contratto traslativo - Ripartizione della prova - Fattispecie relativa a cessione di quote sociali.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
La parte che chiede la risoluzione del contratto per l'inadempimento di un'obbligazione è tenuta a provare il fatto legittimante la risoluzione, ossia l'inadempimento, mentre, una volta fornita tale prova, spetta al convenuto l'onere di dimostrare di essere immune da colpa. Pertanto, nel caso di contratto con effetti meramente obbligatori (nella specie, la cessione di quote sociali), la mancata stipulazione del contratto traslativo costituisce inadempimento dell'obbligo del venditore di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto ceduto, sicché, quando tale circostanza risulti certa, non spetta al compratore l'onere di dimostrare le cause del suo verificarsi, ma è il venditore che deve vincere la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 1218 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)