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Sez. L, Sentenza n. 7768 del 24/06/1992 (Rv. 477911 - 01)

Spettacoli pubblici - In genere | Obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo - Presupposti - Natura subordinata della prestazione e natura imprenditoriale dell'esercizio dello spettacolo - Necessità - Esclusione - Stato ed enti territoriali - Enti esercenti pubblici spettacoli - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477911-01

Spettacoli pubblici - In genere

L'obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo, che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (ratificato con modificazioni con la legge 29 novembre 1952 n. 2388) grava interamente sulle imprese presso le quali gli iscritti presentano la loro opera, non presuppone necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - potendo la prestazione di detta opera avvenire secondo lo schema della "locatio operis" anziché della "locatio operarum" - né l'esercizio di un' attività imprenditoriale ai sensi degli artt. 2082 e segg. cod. civ.; tale obbligo è infatti stabilito, in coerenza con l'art. 38 Cost., con riguardo ad una nozione di impresa intesa in senso lato e comprensiva in particolare degli enti esercenti pubblici spettacoli ai sensi del n. 20 dell'art. 3 del citato D.L.C.P.S. n. 707/1947. Rientrano tra tali enti quelli dello Stato o di enti territoriali i quali abbiano promosso, finanziato e realizzato spettacoli artistici direttamente, cioè impegnandosi con gli artisti esecutori, individualmente o collettivamente, e non rivolgendosi agli impresari del settore, essendo irrilevante ai fini della configurazione di "esercizio dello spettacolo" la scelta dei costumi, della regia, delle musiche, delle scene.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 5, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)