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Sez. 3 - , Ordinanza n. 34800 del 17/11/2021 (Rv. 662984 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di sostituzione del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662984-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.

Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)