Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 24/05/2006 (Rv. 590849 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Presupposto - Scontro tra veicoli - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
La presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. (Nella specie, relativa al decesso di un motociclista, slittato sul fondo stradale ghiaioso e schiacciato dalla ruota di un autocarro, la S.C. ha tuttavia confermato, correggendo sul punto la motivazione, la sentenza di merito, che aveva condannato al risarcimento dei danni il proprietario dell'automezzo, in quanto fondata non solo sulla responsabilità ex art. 2054 secondo comma, ma anche sull'applicabilità del primo comma di tale disposizione, per mancanza della prova liberatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)