Sez. 6 - , Sentenza n. 38060 del 04/04/2019 Ud. (dep. 13/09/2019) Rv. 277286 - 01
SENTENZA - REQUISITI - IN GENERE | Motivazione "per relationem" rispetto all'ordinanza cautelare - Nullità - Esclusione -Limiti.
SENTENZA - REQUISITI - IN GENERE
La sovrapponibilità della sentenza di primo grado rispetto all'ordinanza adottata in sede cautelare non implica di per sé solo la nullità della sentenza, in quanto il requisito dell'autonoma valutazione, previsto a pena di nullità solo con riferimento all'ordinanza cautelare in coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", non è invece contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen., sicchè l'adesione acritica alla decisione adottata in fase cautelare potrà integrare il vizio di mancanza di motivazione solo ove comporti la carente giustificazione delle ragioni colà accolte, anche sotto l'aspetto della omessa considerazione delle opposte ragioni emerse all'esito del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)