Sez. 1, Sentenza n. 178 del 10/01/1966 (Rv. 320344 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - NATURA DEMANIALE DELLE ACQUE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - NATURA DEMANIALE DELLE ACQUE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE.*
In applicazione dell'art. 140 lett. C. del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1775, secondo cui il criterio discretivo della Competenza fra il giudice ordinario e il tribunale delle acque pubbliche e dato dall'oggetto della controversia, che e devoluta all'organo speciale quando involga questioni sulla demanialita delle acque o, comunque, investa in via diretta o indiretta, interessi pubblici in ordine al regime delle acque, deve ritenersi che, qualora la questione relativa alla natura demaniale delle acque si presenti come premessa necessaria per la decisione di altre questioni, cosicche la causa importi, per la sua decisione, che, con cognizione principale, sia risolta la controversia sul la natura pubblica o privata delle acque in contestazione, l'intera causa e di Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, che ove accerti il carattere demaniale delle acque, deve pronunciarsi anche sulle conseguenze giuridiche di tale accertamento. Ricorrendo la predetta ipotesi, deve, pertanto, ritenersi che, qualora venga intimata ingiunzione nelle forme previste dal T.U. 14 aprile 1910, n.639, per la riscossione di crediti erariali, l'opposizione, che investa la natura e la portata della pretesa amministrativa, deve proporsi davanti al tribunale delle acque, la cui Competenza funzionale, per ragioni di ordine pubblico, deroga a quella generale del giudice in cui ha Sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione. *
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)