Sez. 6, Sentenza n. 4400 del 25/02/1981 Ud. (dep. 11/05/1981) Rv. 148801 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - DENOMINAZIONI IMPROPRIE - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - DENOMINAZIONI IMPROPRIE - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
L'art 13 della legge 30 aprile 1962, n 283 fa Obbligo al produttore di denominare il prodotto con il suo reale appellativo e di indicarne chiaramente la natura, le sostanze, la qualita, le proprieta nutritive. Contravviene a tale norma il produttore che usa una denominazione impropria. (nella specie il produttore aveva qualificato le caramelle di sua produzione - ricavate con estratti di frutta - come frutti castigliani, aggiungendo sull'involucro effigi di frutta di varia specie ed apponendo la dicitura, in caratteri microscopici, 'ingredienti a termini di leggè.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)