Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 88 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24585
- Lavoro (tutela del)
- Regione siciliana
- Legge regionale contenente norme riguardanti, fra l'altro, il sostegno e la promozione dell'occupazione giovanile, i lavori socialmente utili ed iniziative degli uffici giudiziari e delle prefetture
- Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del commissario dello stato per violazione dei limiti statutari della potestà legislativa regionale, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché degli obblighi della copertura finanziaria per nuove e maggiori spese e del rispetto delle pronunce della corte costituzionale
- Successiva promulgazione della legge 'de qua', da parte del presidente della regione, con omissione delle disposizioni impugnate
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 12, 14 e 17, lettera f) dello Statuto speciale di autonomia e agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1995) Cost., nei confronti della legge, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1997 e recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia", con censure particolarmente rivolte agli artt. 19, comma secondo, 22, primo, secondo e terzo comma, 23, primo comma, e 27, primo e terzo comma, concernenti, rispettivamente, piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, progetti di utilità collettiva e disposizioni speciali per gli uffici giudiziari e le prefetture, lavori socialmente utili, settori di impiego, e relativi supporti e rilevazione di dati, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dopo l'instaurazione del giudizio, infatti, la delibera legislativa in questione è stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate, che pertanto - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione e le modalità, con atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento, né sono più in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto. - Nello stesso senso, da ultimo, S. nn. 339 e 216/1998.
Norme impugnate
- art. 19, comma 2, legge regionale Sicilia 28 luglio 1997
- art. 22, comma 2, legge regionale Sicilia 28 luglio 1997
- art. 27, comma 3, legge regionale Sicilia 28 luglio 1997
- art. 22, comma 3, legge regionale Sicilia 28 luglio 1997
- art. 27, comma 1, legge regionale Sicilia 28 luglio 1997
- art. 22, comma 1, legge regionale Sicilia 28 luglio 1997
- art. 23, comma 1, legge regionale Sicilia 28 luglio 1997
Parametri
- art. 21 legge 24 giugno 1997, n. 196
- art. 12 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 17, lett. f) r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 20 legge 24 giugno 1997, n. 196
- art. 97 Cost.
- art. 22 legge 24 giugno 1997, n. 196
- legge 19 luglio 1994, n. 451
- art. 14 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
- art. 81, comma 4, Cost.
- art. 2, lett. r) legge 23 ottobre 1992, n. 421
- art. 3 Cost.
- art. 136 Cost.
- art. 14 d.l. 16 maggio 1994, n. 299
- art. 51 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge Regione Sicilia approvata il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 5 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1997;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
punto 1
Con ricorso notificato il 5 agosto 1997, e depositato il successivo 13 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie".
La prima delle disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente, viola l'art. 12 dello statuto per la Regione Siciliana, poiché attribuisce all'Assessore regionale per il lavoro il compito di stabilire la disciplina di attuazione della legge, che invece, ai sensi dell'art. 12, dovrebbe essere deliberata con proprio regolamento dal Governo regionale.
Il successivo art. 22 contrasterebbe poi con gli articoli 14 e 17 dello statuto speciale, nonché con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, stabilendo, al primo comma, che gli uffici giudiziari e delle prefetture dell'isola possono "presentare progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85", dispone in materia di organizzazione degli uffici statali. Il vizio di costituzionalità riguarderebbe anche il secondo comma, che specifica il contenuto dei progetti di cui le amministrazioni statali indicate potrebbero avvalersi, nonché il terzo comma, il quale, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, destina risorse regionali all'espletamento di funzioni statali.
L'art. 23 della legge regionale in esame, prevedendo che "i progetti di lavori socialmente utili possono essere rivolti a supporto delle attività istituzionali degli Enti attuatori", contrasta in primo luogo, secondo il Commissario dello Stato, con l'art. 17, lett. f), dello statuto speciale. La disposizione, infatti, violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale stabilito, in materia, tanto dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), quanto dall'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), secondo cui il ricorso ai lavori socialmente utili deve essere finalizzato soltanto al "raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario degli enti attuatori per ben individuati ambiti di intervento", con esclusione invece di obbiettivi connessi ai fini istituzionali degli enti predetti. Per gli stessi motivi, inoltre, l'istituto previsto dalla disposizione in oggetto, in quanto del tutto "antinomico nei confronti del processo
.. di riforma della burocrazia", si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ma anche con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto consentirebbe l'utilizzazione nella pubblica amministrazione di personale di cui non si siano preventivamente valutati i prescritti requisiti attitudinali.
Secondo il ricorrente, infine, il primo ed il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale in oggetto contrastano con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 14, lett. f), dello statuto speciale, poiché prevedono lo svolgimento di "funzioni istituzionali degli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di strutture private e del relativo personale mediante un sistema di convenzioni", e quindi consentono alla pubblica amministrazione regionale di avvalersi "di personale di cui preventivamente non sia stata valutata con criteri di imparzialità, l'idoneità e la professionalità". Ad avviso del Commissario dello Stato le due disposizioni violerebbero inoltre sia l'art. 81 della Costituzione, per l'omessa indicazione delle risorse finanziarie con cui far fronte all'impegno derivante dalle convenzioni, sia l'art. 136, per la sostanziale elusione della sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 1995, n. 407, avente ad oggetto una disciplina regionale di segno analogo.
punto 2
La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.
punto 3
Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 dell'11 agosto 1997 - omettendone gli articoli 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
In una memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato, in considerazione della predetta promulgazione parziale, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie", per violazione degli artt. 12, 14 e 17, lettera f), dello statuto speciale, e degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 della Costituzione.
Va preliminarmente rilevato che dopo l'instaurazione del giudizio, come si è accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea Regionale il 28 luglio 1997 è stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario ed istantaneo rispetto al testo legislativo e, quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge in esame, è preclusa la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (da ultimo, sentenze n. 339 e 216 del 1998). Pertanto, poiché le disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono in grado di produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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