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Sez. 1, Sentenza n. 6277 del 31/03/2016 (Rv. 639218 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato cd. "con riserva" - Decorrenza del termine ex art. 161, comma 6, l. fall. o rigetto dell'istanza di sua proroga - Conseguenze - Inammissibilità della domanda concordataria - Deposito di nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639218-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

A seguito di proposizione di ricorso per concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza di sua proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.; peraltro, in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)