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Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 05/12/1966 Ud. (dep. 22/06/1967) Rv. 104721 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - OCCULTAMENTO DELLA COSA SULLA PERSONA DEL LADRO - PERMANENZA DI COSTUI NEL LUOGO DEL FURTO - SUSSISTENZA DI FURTO CONSUMATO.*
Stato
decisa il 1966-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104721-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - OCCULTAMENTO DELLA COSA SULLA PERSONA DEL LADRO - PERMANENZA DI COSTUI NEL LUOGO DEL FURTO - SUSSISTENZA DI FURTO CONSUMATO.*

Il momento consumativo del delitto di furto si verifica con l'impossessamento da parte del ladro della cosa mobile altrui: quando cioe, con il passaggio della cosa nella fisica disponibilita del soggetto attivo, vengono eliminati su di essa gli effetti del potere di vigilanza e di custodia spettante a chi ne era legittimo detentore. Pertanto, si ha furto consumato nel caso in cui l'agente sia riuscito ad occultare sulla sua persona le cose sottratte, anche se venga sorpreso prima che abbia potuto allontanarsi dal luogo ove ha commesso il reato. (prima parte; Conf, in genere, 104360, anno 1967, 100067, anno 1966. (seconda parte; Conf, in genere o in fattispecie di abbandono della (refurtiva subito dopo l'impossessamento, 103311, 104360, anno 1967; (101567, 101796, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)