Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024 (Rv. 673082-02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Impianti fotovoltaici su terreni agricoli - Classamento - Fabbricato rurale strumentale - Condizioni - Conseguenze - Utilizzazione in base a contratto di leasing - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
In materia di catasto, l'impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dell'attività agricola - secondo la previsione dell'art. 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, come interpretata dalla sentenza della Corte cost. n. 66 del 2015 - deve essere classato (in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994) come fabbricato rurale strumentale anche nel caso in cui l'imprenditore agricolo, individuale o collettivo, non ne sia proprietario ma mero utilizzatore (lessee) in base al contratto di locazione finanziaria (leasing), con conseguente attribuzione della categoria D/10, all'esito di procedura DOCFA, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deve essere sempre imputabile all'imprenditore agricolo, se normalmente impiegata con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali, costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 423 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 91 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)