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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9993 del 18/06/2012 (Rv. 623163 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Principio in tema di competenza affermato da Cass. S.U. 6306/2010 - Giudizi iniziati anteriormente - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623163-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, il principio per il quale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, affermato dalle sezioni unite della Corte con la pronuncia n. 6306 del 2010, trova applicazione anche nei giudizi di equa riparazione iniziati prima della emissione di tale arresto nomofilattico correttivo, giacchè esso non comporta un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)