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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 144 del 1990

Decisione
decisa il 1990-03-07, depositata il 1990-03-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:144
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15205

  • Zuccheri
  • Quantità di zucchero soggetta a contributi in favore della cassa conguaglio zucchero
  • Modificazione di criteri in favore delle aziende utilizzatrici
  • Condizioni per ottenere la restituzione degli importi già versati in virtù della previgente normativa
  • Obbligo di produrre le scritture contabili del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975
  • Asserita non coincidenza di tale onere con quello previsto dal regolamento C.E.E.
  • Conseguente eccessiva difficoltà di adempimento
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Come già statuito, anche con specifico riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione, la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro ordinamento senza che la sua operatività sia condizionata dalla legge nazionale ed appartiene al giudice adito individualmente disapplicare la legge nazionale. Non spetta perciò alla Corte accertare, nel caso di specie, se gli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, nella parte in cui subordinano la restituzione alla produzione di scritture contabili relative al consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975 - siano censurabili in quanto impongono un onere diverso e non coincidente con quello previsto dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680 (che faceva riferimento soltanto al 1974). Di conseguenza, non è neppure in potere della Corte decidere la questione - prospettata in subordine all'esito della valutazione di compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria - relativa alla pretesa irrazionalità ed eccessiva onerosità, anche agli effetti dell'esercizio del diritto di difesa, della imposizione della conservazione, per periodi così prolungati, delle scritture contabili. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S. n. 113/1985; O. n. 29/1986.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 16 ottobre 1985, n. 554
  • art. 1 legge 16 ottobre 1985, n. 554

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Industrie Buitoni Perugina ed altra, e la Cassa Conguaglio Zuccheri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto: che con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge 10 aprile 1974, n. 352, tutti coloro che detenevano zucchero in quantità superiori a cinquecento chilogrammi vennero obbligati a versare corrispondenti importi alla Cassa conguaglio zucchero; che per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554: a) la quantità di zucchero soggetta a contributo deve essere determinata invece con esclusione delle scorte esercizio; b) si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975; c) per ottenere la restituzione gli aventi diritto devono chiederla con domanda "opportunamente documentata"; che il Tribunale di Roma, adito per la restituzione degli importi versati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, nella parte in cui subordinano la restituzione alla produzione di scritture contabili relative al consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975; che ad avviso del giudice a quo le norme sono censurabili in quanto impongono un onere diverso e non coincidente con quello previsto dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che faceva riferimento soltanto al 1974; che comunque - sempre ad avviso del giudice rimettente - il riferimento ad un periodo non in contestazione a distanza di otto anni dal menzionato regolamento C.E.E. e di undici in riferimento al periodo, rispetto al quale era da eseguire la prestazione, è sprovvisto di razionale giustificazione e rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di difesa, poiché nell'ordinamento italiano non è rinvenibile alcuna norma che imponga la conservazione delle scritture contabili per periodi così prolungati; d'altra parte non era prevedibile, alla luce del regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, che per la restituzione potesse chiedersi la produzione delle scritture contabili relative al 1975; che pertanto sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
punto 2
Considerato: che il Tribunale di Roma dubita anzitutto della compatibilità della legge nazionale con la normativa comunitaria; che questa Corte ha già statuito, anche con specifico riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione, che la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro ordinamento senza che la sua operatività sia condizionata dalla legge nazionale ed appartiene al giudice adito individuare il rapporto tra le disposizioni dei due ordinamenti ed eventualmente disapplicare la legge nazionale (sent. n. 113 del 1985; ord. n. 29 del 1986); che l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta, nella stessa prospettazione dall'ordinanza di rimessione, subordinato all'esito della valutazione di compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria; che la questione va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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