Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Art. 134
1. Il Preside adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al rettorato, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni e' fatta relazione al rettorato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.
2. In caso di negata ratifica, rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del rettorato.
3. Alle predette deliberazioni si applica il disposto dell'articolo 131.
Art. 135
1. Spetta al rettorato, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere:
1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;
3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a cio' autorizzato nei limiti delle leggi speciali;
6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essa, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;
8° alle strade la cui costruzione o sistemazione e', per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonche' ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;
9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;
11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Preside e alla destinazione dei fondi disponibili;
12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto e' disposto al n. 11 dell'art. 133;
13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;
14° alla contrattazione di prestiti;
15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;
16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;
17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n. 7 dello articolo 133;
18° alla conservazione dei monumenti provinciali;
19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
20° alla conservazione degli edifici di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;
21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;
22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutto od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale;
23° alla costituzione di consorzi;
24° all'assunzione diretta di servizi pubblici.
Art. 136
1. Il rettorato da' il suo voto su tutti gli affari per i quali esso sia prescritto dalla legge, o richiesto dal Prefetto.
Art. 137
1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorita' governativa, al Preside ed ai rettori.
2. Sono prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle del Preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.
Art. 138
1. Il rettorato puo' delegare a uno o piu' dei suoi membri l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create o mantenute a spese della provincia.
Capo 2°. Della finanza e contabilita'.
Art. 139
1. La provincia e' autorizzata ad assumere, mediante convenzioni coi comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscano a piu' comuni della provincia stessa.
Art. 140
1. I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.
2. E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:
1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 2.500.000;
2) quando si tratti di spese che non superino annualmente le L. 250.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
3. Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'amministrazione.
4. Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza.
Art. 141
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GIUGNO 1947, N. 530
Art. 142
1. I segretari provinciali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale gli atti e contratti di cui all'articolo 140.
2. Le tasse e gli emolumenti che le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge e sono devoluti per meta' all'amministrazione provinciale e per l'altra meta' al segretario. In nessun caso, pero', la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario puo' eccedere la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.
3. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse e' approvata, di volta in volta, dal Preside.
Art. 143
1. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.
Art. 144
Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
A)Oneri patrimoniali:
1. imposte, sovrimposte e tasse;
2. conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi;
3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.
B) Spese generali:
1. ufficio ed archivio provinciale;
2. locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane;
3. istituzioni provinciali;
4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;
5. compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali;
6. contributi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dalla provincia; annualita' e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;
7. pensioni ed indennita' o quote di pensioni e di indennita' ai personali e ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza totalmente o parzialmente a carico della provincia;
8. contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;
9. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 24 novembre 1925, n. 2146;
10. locali per gli uffici di Prefettura e per l'alloggio dei Prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei comuni gia' sedi di sottoprefettura;
11. contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali;
12. servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia;
13. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta;
14. quote di concorso nelle spese consortili;
15. medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa indicati all'articolo 27;
16. locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva;
17. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «Gazzetta ufficiale»;
18. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia;
19. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;
20. spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;
21. sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse;
22. rimborso di spese forzose agli amministratori;
23. indennita' di carica al Preside e al vice-preside, quando siano accordate dal Ministro dell'Interno;
24. contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;
25. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti.
C) Sanita' ed igiene:
1. disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie;
2. funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addettovi;
3. acquisto del chinino di Stato da distribuire, per mezzo dei comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni;
4. somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso;
5. prevenzione e cura della pellagra;
6. servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni;
7. contributi per i consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario;
8. indennita' di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva.
D) Opere pubbliche:
1. sistemazione e manutenzione delle strade provinciali;
2. assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;
3. concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti;
4. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria dichiarate obbligatorie;
5. contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe;
6. contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terzo e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali;
7. costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti.
E) Educazione nazionale:
1. personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'istituto tecnico di Modica, che fanno carico allo Stato;
2. stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi;
3. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione tecnica;
4. somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle Regie scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
5. somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici;
6. somministrazione dei locali per i comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla;
7. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;
8. contributi a favore delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore.
F) Agricoltura:
1. contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;
2. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura.
G) Assistenza e beneficenza:
1. assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune;
2. assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
3. assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome;
4. somministrazioni dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternita' e della infanzia.
6. H)
e in generale, tutte le altre spese che siano poste a carico delle provincie da disposizioni legislative.
Art. 145
1. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.
Art. 146
1. Le provincie possono, nei limiti ed in conformita' della legge, istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie i commerci le arti e le professioni; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributi di miglioria; sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
2. Le provincie devono inoltre imporre la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e il contributo integrativo di utenza stradale.
Art. 147
1. Ogni provincia ha un servizio di tesoreria.
2. Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia, quando ne sia richiesto dal Preside.
Capo 3°. Della vigilanza e tutela governativa.
Art. 148
1. Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime.
2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di meta' piu' uno dei componenti le Amministrazioni stesse.
3. Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.
4. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute.
Art. 149
1. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:
1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
3) acquisto di azioni industriali;
4) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le L. 2.000.000, quando non si valgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, (quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 1.000.000;
7) assunzione diretta dei pubblici servizi;
8) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;
10) liti attive o passive e transizioni, quando il relativo valore ecceda le lire 1.000.000 ovvero sia indeterminato.
Art. 150
1. Le deliberazioni del Consigli provinciali, che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
2. Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, la approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
3. L'approvazione di cui ai due comma precedenti e' richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate, a norma degli articoli 317, 318 e 319.
Art. 151
1. I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi in copia dal Prefetto al Ministro competente.
2. Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.
Art. 152
1. Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.
2. Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.
Art. 153
1. Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.
2. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.
Art. 154
1. Le deliberazioni dei rettorati che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle che importino qualche Variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei Lavori pubblici.