Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963 (Rv. 262429 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - SOPRAVVIVENZA DELLA FIDEIUSSIONE - TERMINE DI CUI ALL'ART 1957 COD CIV - DECADENZA - RINUNZIA DA PARTE DEL FIDEIUSSORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - SOPRAVVIVENZA DELLA FIDEIUSSIONE - TERMINE DI CUI ALL'ART 1957 COD CIV - DECADENZA - RINUNZIA DA PARTE DEL FIDEIUSSORE.*
Ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod civ, entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, e termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilita delle parti. Pertanto, il fideiussore puo rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non puo essere rilevato d'ufficio, ne puo essere dedotto, per la prima volta in Cassazione. (V 2811/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)